Tassa di mora e inadempimento

Al fine di disincentivare i ritardi nei pagamenti, i tassi di mora (interessi) sono generalmente più alti rispetto a quelli normali: secondo però recenti orientamenti normativi, non possono essere troppo elevati per evitare di affliggere in modo eccessivo il mutuatario. Mancati pagamenti e numerosi ritardi fanno sì che decada il contratto, con restituzione dell'intero capitale aprendo così la strada a procedure giudiziarie esecutive. 

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Erogazione del mutuo:

La banca trattiene per sicurezza la somma mutuata fino all'iscrizione e consolidamento dell'ipoteca: ciò significa dover aspettare due/tre settimane per disporre dei soldi dati in prestito. Nel caso di mutuo assunto a fine del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare il venditore dovrà comunque attendere diversi giorni prima di essere pagato. Bisogna informarsi con la banca del tempo necessario per aspettare. Esistono tuttavia banche che danno a disposizione subito la somma mutuata (con un contratto diverso dal mutuo) e chiamato prefinanziamento: bisogna verificare in questo caso quali sono gli interessi che la banca richiede. In alternativa al prefinanziamento è necessario accordarsi con il venditore il quale se vende prima di incassare tutto il prezzo, deve essere opportunamente garantito. E' compito del notaio di fiducia disporre delle soluzioni diverse e spiegarle.

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I costi notarili:

La parcella notarile è fissata sulla base di una tariffa che viene approvata dal decreto ministeriale: è doveroso chiedere al proprio notaio di fiducia un preventivo, esibendo tutte le documentazioni per effettuare una valutazione realistica del lavoro e del costo. Il preventivo è da valutare con prudenza, anche sulla luce della complessità della pratica. La parcella notarile è di base calcolata sul valore della pratica la quale, ai sensi di legge, coincide con l'importo per cui viene scritta l'ipoteca; detto valore è superiore alla somma mutuata anche in misura notevole.

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Il trattamento fiscale:

Bisogna informarsi presso le banche, notai o assicurazioni dei consumatori riguardo le imposte che gravano mutuo e spese condominiali, che sono regolate dall'Articolo 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973; in luogo delle ordinarie imposte, sempre che la durata del finanziamento sia stabilita in più di 18 mesi. Si applica un'imposta sostitutiva al cliente, generalmente del 0.25% dell'importo mutuato fatta eccezione per i finanziamenti contratti per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni diverse dalla prima casa: in questo caso sale al 2%.

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I costi accessori:

Nel mutuo, contribuiscono nelle spese complessive oltre agli interessi, anche altre spese che bisogna conoscere per tempo: in termine di oneri economici ci si può rivolgere a diverse banche e confrontare tra loro le spese di perizia, di istruttoria e ogni altra voce di costo. Oltre alla mediazione creditizia vi sono presenti anche le assicurazioni, più o meno obbligatorie, contro il rischio di incendio o scoppio dell'immobile, invalidità o morte del contraente del prestito. Nei contratti assicurativi vanno osservati con attenzione: le modalità di pagamento e le eventuali sovrapposizioni con altre assicurazioni esistenti (condominiali ad esempio). Queste spese aggravano il mutuo e ne rendono difficile la valutazione. Per semplificare questi concetti, le banche mettono a disposizione del cliente (che può usufruirne prima della stipulazione del contratto) l'I.S.C. (indice sintetico di costo) che deve essere riportato sul foglio informativo e sull'E.S.I.S.

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Chiarezza del contratto:

Essendo i contratti di mutuo di difficile comprensione, le banche mettono a loro disposizione un foglio informativo che “semplifica” il contenuto, contenente informazioni come le condizioni economiche dell’operazione e le eventuali clausole contrattuali che la compongono. Tale informativa si può attuare mediante l’uso di un prospetto chiamato E.S.I.S: la sua funzione è di fornire un’informativa personalizzata, contenente l’indicazione del tasso nominale e di quello effettivo, durata, rete, i relativi importi e altro ancora. Il cliente così può vedere diverse soluzioni di mutuo proposte da diverse banche e scegliere quella più conforme alle sue finanze. Il mutuatario ha il diritto di ricevere dalla banca una copia completa del contratto con anticipo, per poterla esaminare attentamente prima di firmare. La consegna della copia non obbliga alla conclusione del contratto. È consigliabile esercitare questo diritto per leggere le clausole e gli allegati, eventualmente consultando un notaio o un'associazione dei consumatori, così da richiedere modifiche e prevenire sorprese. Oltre al contratto dovrà essere fornito un documento di sintesi volto a fornire al cliente un riassunto con le condizioni contrattuali e economiche più significative. Inoltre si potrà avvalere anche a un proprio Notaio di fiducia, anche prima della scelta della banca, per un consulto.

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Cos'è il Mutuo?

è il contratto con la quale una parte consegna all’altro una parte di denaro che dovrà essere poi restituita maggiorata con interessi. Per ottenerlo bisogna rivolgersi a una banca e fornire i documenti che richiede; se si vuole avvalersi di un mediatore creditizio (mette in contatto banche e intermediari finanziari con potenziali clienti per la concessione di finanziamenti, come mutui e prestiti) bisogna conoscere preventivamente il compenso da riconoscere destinato ad incrementare il costo. La garanzia ipotecaria richiede l'intervento obbligatorio di un notaio, che, in quanto pubblico ufficiale, garantisce la sicurezza delle transazioni immobiliari, prevenendo frodi e tutelando sia la banca che i clienti. Chi chiede un mutuo ipotecario può rivolgersi oltre alla banca anche alle Associazioni dei consumatori e al notaio di fiducia la cui scelta ricadrà poi sul mutuatario e il cui intervento può essere utilizzato per avere tutta la consulenza e le info necessarie relative all’operazione. Rivolgersi al notaio con anticipo è fondamentale, poiché consente di affrontare eventuali problemi prima delle scadenze contrattuali, evitando ritardi nell'erogazione del finanziamento. ​ Inoltre, il supporto legale del notaio è incluso nel costo dell'atto notarile.

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Requisiti prima casa

Per avere le agevolazioni riguardante l’acquisto di una prima casa, bisogna rispettare determinati criteri, ovvero: - deve trattarsi di un immobile non di lusso, si deve inoltre trasferire nel comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dalla stipula dell’atto. Inoltre l’acquirente non deve avere (o da solo o congiunto con il coniuge) nessun diritto su altre case di abitazione all’interno del comune.

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Le imposte sull'acquisto della casa:

Chi acquista casa è tenuto a pagare le cosiddette “imposte di registro”, o all’alternativamente dell’IVA, oltre a quelle ipotecarie e catastali. Se il venditore è un privato, un’impresa “non costruttrice” oppure un’impresa costruttrice che ha finito i lavori da più di 4 anni (valgono anche ristrutturazioni” le imposte da pagare saranno le seguenti: imposta di registro 7% - imposta ipotecaria 2% - imposta catastale 1%.

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Immobile in edilizia convenzionata? come funziona?

Un immobile in edilizia convenzionata è un immobile (per l’appunto) che è stato costruito tramite un accordo tra il comune di riferimento ed una ditta costruttrice: questi immobili avranno un prezzo più basso rispetto a quello del mercato, riservandosi di vendere a persone che soddisfano determinati requisiti di reddito. Il comune concede agevolazioni fiscali alle ditte, permettendo loro di costruire “spendendo” meno.

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La cancellazione dell'ipoteca

Se ad esempio sulla casa che si vuole acquistare o vendere vi è presente un’ipoteca e non si vuole prendere il mutuo, quest’ultima può essere cancellata tramite il “metodo Bersani”, ossia con l’estinzione del mutuo e l’“incarico” alla banca affinché la stessa trasmetta all’agenzia del territorio la comunicazione di cancellazione. Il giorno della vendita bisogna però controllare tramite l’agenzia del territorio che ipoteca risulti “cancellata”, perché la Banca ha 30 giorni per chiedere che l’ipoteca permanga dopo l’estinzione del mutuo.

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Responsabilità del notaio in caso di errori:

 Al notaio può essere richiesto un risarcimento qualora venga dimostrato un danno per la parte acquirente, in caso di omessa verifica di iscrizioni o trascrizioni. Invece se c’è stato un mero errore materiale, può essere opportuno fare richiesta allo stesso notaio rogante di procedere alla rettifica del dato errato.

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La trascrizione del preliminare

La trascrizione è finalizzata alla tutela del futuro acquirente: trascrivere il contatto presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare aiuterebbe in quei casi ove il venditore è un imprenditore. Anche in altre situazioni può rivelarsi utile, come per una società che potrebbe fallire, oppure se la caparra è cospicua ad esempio.

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Registro della proposta di acquisto e del preliminare

Un contratto preliminare di vendita, è soggetto alla registrazione in termine fisso presso l'ufficio delle entrate. L'art.1, comma 46, della legge 27 dicembre 2006 n.296 estende anche all'agente immobiliare l'obbligo di richiedere la registrazione e pone a carico dello stesso la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro.

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Contratto preliminare:

Il preliminare di compravendita è un documento creato da ambedue le parti (venditore e acquirente) nella quale vi sono le accurate identificazioni delle parti stesse, ed è sottoscritto da tutte le parti in causa (in caso siano più di uno). Per assicurare inoltre che sia formalmente completo e corretto, può essere redatto da un professionista, che può essere lo stesso Notaio che curerà la redazione dell’atto definitivo.

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Accettazione della proposta e i pagamenti

La proposta è solitamente accompagnata da un deposito sotto forma di assegno intestato al venditore e non trasferibile. L’assegno verrà restituito in caso di non accettazione del venditore; ma in caso si concluda il contratto, quella somma diventerà caparra confirmatoria. Definizione e portata della caparra confirmatoria sono indicate nell’articolo 1385 del codice civile: se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra una somma di denaro a titolo di caparra. In caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione ricevuta. Se chi ha dato la caparra è inadempiente, l’altro può recidere il contratto trattenendo la caparra; mentre invece se chi l’ha ricevuta è inadempiente, chi l’ha data può recedere dal contratto e chiedere il doppio della caparra che ha versato. Con le nuove disposizioni tutti i pagamenti dovranno essere fatti con assegni oppure bonifici bancari, salvo transazioni per un valore complessivo non superiore ai €12.500,00.

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