Di Fiorella Cerchiara
La proposta è solitamente accompagnata da un deposito sotto forma di assegno intestato al venditore e non trasferibile. L’assegno verrà restituito in caso di non accettazione del venditore; ma in caso si concluda il contratto, quella somma diventerà caparra confirmatoria. Definizione e portata della caparra confirmatoria sono indicate nell’articolo 1385 del codice civile: se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra una somma di denaro a titolo di caparra. In caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione ricevuta. Se chi ha dato la caparra è inadempiente, l’altro può recidere il contratto trattenendo la caparra; mentre invece se chi l’ha ricevuta è inadempiente, chi l’ha data può recedere dal contratto e chiedere il doppio della caparra che ha versato. Con le nuove disposizioni tutti i pagamenti dovranno essere fatti con assegni oppure bonifici bancari, salvo transazioni per un valore complessivo non superiore ai €12.500,00.

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