Di Fiorella Cerchiara
La dichiarazione di conformità è un insieme di documenti che attestano che i lavori fatti sugli impianti (elettrici, idraulici, termo-sanitari ed radio-televisivi) dichiarano e certificano che i lavori svolti siano stati fatti secondo le regolamentazioni e secondo le norme corrette. La dichiarazione contiene i dati dell’impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario e committente. Inoltre contiene informazioni sulle procedure utilizzate, sui materiali investiti ed utilizzati, sulle norme eseguite e sull’ubicazione di esso. Secondo la normativa attuale, la dichiarazione si attesta su un modello approvato dal Ministero Del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena l’annullamento della dichiarazione). Essi sono:
- Il progetto (se l’immobile supera certi limiti dimensionali)
- Lo schema d’impianto (dove non c’è il progetto)
- La relazione topologica (o l’elenco dei materiali)
- Il certificato di iscrizione alla camera di commercio)
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 13 del D.M. n.37/2008, dal 25 giugno 2008 non esiste più un obbligo di allegazione della documentazione di conformità e neppure un obbligo di regolamentazione contrattuale della garanzia dell’alienante riguardo alle conformità degli impianti. La regolamentazione rimane sicuramente opportuna averla. Qualora gli impianti di un vecchio immobile non fossero a norma, o non esistessero, chi vende e chi compra, di comune accordo, possono comunque procedere alla compravendita dell’immobile nello stato di fatto. Per evitare controversie successive, è opportuno in sede di contrattazione, disciplinare in capo a chi spetti la messa a norma degli impianti stessi.

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