
Di Federica Cerchiara
L’usufrutto rientra nella categoria dei diritti reali, essendo in particolare un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato soltanto dal vincolo di durata e da quello della destinazione economica. L’usufruttario che esegue opere che alterino l’originaria destinazione dell’immobile oggetto del godimento, si rende inadempiente all’obbligazione di godere di quella determinata cosa. La durata dell’usufrutto non può eccedere quella dell’usufruttario, mentre nel caso sia costituito a favore di persona giuridica non potrà superare i 30 anni. Inoltre non è trasmissibile agli eredi. Può avere ad oggetto beni mobili o immobili, crediti, titoli di credito, aziende, universalità e persino beni immateriali. Devono trattarsi però di beni infungibili o inconsumabili, essendo che devono poi essere restituiti alla fine dell’usufrutto.
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